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Nell'ambito del comunicato del Codice alimentare turco sulle sostanze e materiali plastici a contatto con gli alimenti; “Materiali plastici e materiali che sono a contatto con gli alimenti, si prevede che entrino in contatto con gli alimenti o che possano entrare in contatto con gli alimenti; Sulla Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate le "Norme da seguire nelle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione".
Alcune modifiche o disposizioni vengono apportate al comunicato pubblicato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali a seguito degli studi effettuati . Abbiamo compilato per voi la normativa emanata in seguito alla notifica di modifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 6 maggio 2024;
1. Sottoparagrafo (a) del quinto paragrafo dell'articolo 5 del Comunicato del Codice alimentare turco sulle sostanze e i materiali plastici a contatto con gli alimenti (Comunicato n.: 2019/44), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25/12/2019 e numerato 30989
“Acidi, fenoli o alcoli consentiti; "tutti i sali di alluminio, ammonio, bario, calcio, cobalto, rame, ferro, litio, magnesio, manganese, potassio, sodio e zinco" È stato modificato in "tutti i sali delle sostanze contrassegnate con "sì" nella 2a colonna della tabella 1 dell'allegato-2 per acidi, fenoli o alcoli consentiti e soggetti alle restrizioni specificate nella 3a e 4a colonna della stessa tabella."
2. Sono stati modificati gli allegati 1, 2, 3 e 4 dello stesso Comunicato.
ALLEGATO-4 2.1.3 Sono stati aggiunti dettagli alle condizioni di contatto per l'uso di simulanti alimentari in modo che se la plastica il materiale destinato al contatto con gli alimenti verrà utilizzato come parte del dispositivo di lavorazione degli alimenti, è possibile valutarne l'idoneità in questo dispositivo. Gli stessi dettagli sono disponibili nell’UE.
2.1.Il numero di metalli è stato aumentato da 9 a 24. Il limite è di 19.
2.2. Sono stati stabiliti limiti di rilevamento per il PAA. Voce 43 nell'allegato 17/allegato VIII del regolamento sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, la cui migrazione limite non è determinato nella Tabella 1 dell'Allegato-1 del presente Comunicato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30105 del 23/6/2017. Le ammine aromatiche primarie (PAA) in esso contenute non possono passare negli alimenti o nei simulanti alimentari. Quando ciascuna ammina aromatica viene analizzata con un dispositivo analitico con limite di rilevamento di 0,002 mg/kg, tenendo conto dell'articolo 7, terzo comma, nessuna di esse può passare negli alimenti o nei simulanti alimentari. Tuttavia, la migrazione del totale di queste ammine aromatiche primarie nell'alimento o nel simulante alimentare non può superare 0,01 mg/kg.
2.3. È stata stabilita una nuova condizione di test di migrazione totale - TM0
2.4. I limiti degli ftalati sono stati abbassati. È parallelo agli attuali limiti dell'UE.
3. “Processo di armonizzazione ARTICOLO PROVVISORIO 2- (1) Le imprese che producono, importano e vendono i prodotti all'interno del l'ambito di applicazione del presente Comunicato sarà soggetto alle modifiche apportate con la pubblicazione del Comunicato istitutivo del presente articolo. Deve essere conforme fino al /1/2026. (2) I prodotti che non rispettano le modifiche apportate dal Comunicato che crea questo articolo, ma sono stati immessi sul mercato prima del 1/1/2026, possono sarà sul mercato fino al 1/1/2028." .
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