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L'Unione Europea sta adottando misure per tracciare l'origine e ridurre il consumo di zucchero.
2001/110/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE e 2001/114 /CE. Sono state apportate modifiche alle direttive del Consiglio su miele, succhi di frutta, marmellate e prodotti lattiero-caseari n. Queste modifiche, che includono norme speciali sulla tracciabilità e sull'etichettatura dei paesi di origine dei prodotti al fine di aumentare la tracciabilità degli alimenti dalla fattoria alla tavola, includono anche obiettivi di marketing accurati monitorando le abitudini e le percezioni dei consumatori nell'ambito della direttiva.
Nell'ambito della normativa, succhi di frutta; In particolare, all'elenco dei processi e delle sostanze consentite va aggiunta la proteina ottenuta dai semi di girasole, ampiamente utilizzata nella sua produzione. La proteina ottenuta dai semi di girasole viene utilizzata per il consumo umano diretto e come efficace strumento per chiarificare i succhi di frutta. Con le modifiche apportate per ridurre il consumo di zucchero, si prevede di definire una nuova categoria di prodotto per i succhi di frutta a ridotto contenuto di zucchero naturale. Sebbene la quantità di riduzione dello zucchero sia determinata al 30%, non sarà consentito l'uso di dolcificanti e sostituti in questi prodotti.
Nella produzione di marmellate, marmellate e gelatine, si mira a ridurre la quantità di zucchero aggiunto in modo da ridurre il consumo di zucchero e incentivare così l’utilizzo di più frutta. Inoltre, verranno condotti studi sull'inclusione dei succhi di frutta concentrati nelle tecnologie di produzione delle marmellate.
Le modifiche più dettagliate sono state apportate al miele;
Nuove regole di etichettatura
Considerato l'interesse del consumatore per la varietà geografica del miele, l'Unione Europea ha deciso di rivedere l'origine del miele norme di etichettatura nell’ambito delle modifiche apportate. Nell’ambito della strategia Farm to Fork, è stato stabilito che il paese o i paesi di origine del miele dovrebbero essere indicati sull’etichetta per scopi quali la tutela dell’efficace funzionamento del mercato interno e l’offerta ai consumatori dell’opportunità di fare scelte informate sull'origine del loro cibo.
Flessibilità e regole standard
Al fine di fornire flessibilità nel processo di dichiarazione dell'origine del miele sul etichetta, sarà sufficiente indicare solo le quattro quote maggiori in percentuale per le miscele di miele con più di quattro paesi di origine diversi. Questa regola può essere seguita purché rappresentino più del 50% del totale, mentre i restanti paesi di origine verranno elencati in ordine decrescente.
Adultazione del miele e metodi di analisi armonizzati
La necessità di sviluppare metodi di analisi armonizzati per rilevare l'adulterazione del miele; La Commissione ha elaborato piani di controllo coordinati quando si sospettava che un'elevata percentuale di miele offerto sul mercato dell'Unione europea fosse adulterato. L'Unione Europea trasferirà quindi alla Commissione le competenze relative allo sviluppo e all'applicazione di tali metodi di analisi, con riferimento alla Direttiva 2001/110/CE.
Qualità e Trasparenza
Le modifiche adottate a tutela del consumatore sono importanti soprattutto per garantire trasparenza e qualità. Le informazioni sull'origine botanica e geografica del miele forniscono importanti indizi sull'origine e sulla qualità del miele. Regolamenti da adottare da parte dell'Unione Europea; Comprende criteri per determinare l'origine floreale, erboristica o geografica del miele e procedure per garantire che il polline non venga rimosso in modo significativo prevenendo la disattivazione enzimatica del miele.
Risultati e applicazioni
Con queste norme, che aumenteranno la fiducia dei consumatori garantendo qualità e affidabilità in ogni fase della catena di approvvigionamento e rafforzeranno le pratiche del commercio equo, si mira a prevenire le frodi sull'origine e qualità del miele e per fornire informazioni accurate ai consumatori.
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