Regolamento che modifica il regolamento sui detersivi
Regolamento sui detersivi
Sulla modifica del regolamento sui detersivi, pubblicata l'11 gennaio, 2022 Con il “Regolamento”, l'articolo 3, primo comma dell'articolo 12, l'articolo 19, l'articolo 20 del Regolamento Detergenti. Il secondo comma dell'articolo 17 del regolamento è stato eliminato.
Informazioni sui detersivi Gli articoli modificati nell'ambito del regolamento sono i seguenti.
ARTICOLO 3 – (1) Il presente regolamento; Artt. 441 e 452 del DPR sull'Organismo di Presidenza n. 1 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7/10/2018 e numerato 30474, alla Legge sulla Sicurezza dei Prodotti e Disposizioni Tecniche del 03/05/2020 e numerato 7223, e agli artt. l'Esportazione di prodotti turchi, entrata in vigore con la Decisione del Consiglio dei Ministri del 15/1/1997 e numerata 97/9196.
ARTICOLO 12 - "(1) Ferme restando le disposizioni del regolamento sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e Miscele, i Produttori che immettono sul mercato sostanze o miscele nell'ambito del regolamento hanno le seguenti informazioni e documenti da presentare al Ministero quando richiesto:
- a) informazioni su uno o più risultati delle prove specificate nell'allegato-3,
- b) per i tensioattivi che non superano le prove specificate nell'allegato-3 e per i quali è richiesta un'esenzione ai sensi dell'articolo 8;
1) Fascicolo tecnico relativo ai risultati delle prove di cui all'allegato-2,
2) Fascicolo tecnico sui risultati e le informazioni delle prove specificate nell'allegato-4."
" ARTICOLO 19 – (1) La sorveglianza del mercato e l'ispezione dei detergenti sono esercitate dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente regolamento, nonché delle disposizioni della legge n. 7223 e di altra normativa pertinente.”
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" ARTICOLO 20 – (1) In caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla Legge n. 7223 e da altra normativa in materia.”
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Same alla volta;
" La dicitura "Ministero delle dogane e del commercio" di cui alla lettera a) dell'articolo 4, primo comma, del medesimo regolamento è stata modificata in "ministero del commercio", e la frase "ministro delle dogane e del commercio" al primo comma dell'articolo 23 è stato modificato in “Ministero del Commercio”. Le espressioni “attraverso il Ministero dell'Economia” nel sesto comma, quarto comma dell'articolo 9, primo comma dell'articolo 10, primo, secondo, terzo e quarto comma della sono stati aboliti l'articolo 11, il secondo comma dell'articolo 13 e il secondo comma dell'articolo 16”.